La maggiore preoccupazione che il datore di lavoro si trova ad affrontare in una analisi di fattibilità sull’avvio di un progetto di smart working è quella di gestire al meglio la problematica della sicurezza.

L’articolo 18, comma 2 della legge 81/2017 stabilisce che «il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa».

Anche il lavoro agile rientra nella più ampia categoria del rapporto di lavoro subordinato, pertanto, in materia di sicurezza e salute la responsabilità è a carico del datore di lavoro.

Obblighi reciproci
In un’ottica di maggiore sensibilizzazione alla sicurezza sul lavoro, la normativa (articolo 20 del Dlgs 81/2008) prevede però reciproci obblighi per le parti: è una sorta di ideale alleanza tra datore e lavoratore contro il rischio di infortunio. Il lavoratore deve dare, quindi, il proprio contributo all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. La ragione di questa previsione è che se, da un lato, non è possibile limitare il carattere “flessibile” della prestazione senza il rischio di snaturarne la portata innovativa sul piano dell’organizzazione del lavoro, dall’altro, si è ritenuto di responsabilizzare il lavoratore, con un’idonea informativa e formazione ad hoc, a scegliere luoghi e – laddove ciò accada – strumenti di lavoro coerenti con le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza e soprattutto adeguati all’esecuzione della prestazione lavorativa. L’obiettivo è evitare che il lavoratore possa mettersi, anche solo per negligenza, in una situazione di pericolo.

La circolare Inail 48/2017 specifica che gli infortuni occorsi al lavoratore che svolge la sua attività in modo “flessibile” sono tutelati se causati da un rischio connesso con l’attività lavorativa svolta, in virtù degli ordinari principi e con il solo limite del cosiddetto rischio “elettivo”. Anche il lavoratore si troverà, quindi, a essere in prima persona responsabile della propria sicurezza. Per questo è necessario sottolineare che quanto il datore ha l’obbligo di informare, tanto il lavoratore ha il dovere di formarsi: egli dovrà quindi seguire le istruzioni dategli dal datore e anche partecipare a gli eventuali corsi di formazione proposti dall’impresa.

Allo stesso tempo, il lavoratore ha un dovere di aggiornarsi sulle misure di prevenzione di infortuni e malattie. Quest’obbligo è correlato strettamente al dovere del datore di utilizzare i sistemi di prevenzione più funzionali e tecnologicamente più adeguati.

La gestione dei pericoli
Il dovere di cooperazione del lavoratore si individua, poi, nella segnalazione al datore di lavoro di eventuali pericoli ai quali è esposto, per individuare le misure più idonee per gestirli. La modalità flessibile di esecuzione della prestazione lascia più spazio di autonomia al lavoratore che avrà, in tutte le sue declinazioni, quindi, un ruolo molto più attivo rispetto al passato.

CONTRIBUTO PUBBLICATO SU IL SOLE 24 ORE