Tutela della genitorialità
Il lavoratore che usa i giorni obbligatori o alternativi è protetto come la madre
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Licenziamento vietato fino a un anno del figlio. Chi si dimette ha l’indennità.
Con la circolare 32/2023 e con il messaggio 1356/2023 l’Inps ha fornito chiarimenti interpretativi e applicativi, condivisi con il ministero del Lavoro, sulle disposizioni a tutela dei padri lavoratori contenute nel Dlgs 105/2022 (si vedano anche Il Sole 24 Ore del 13 aprile e Ntpluslavoro del 20 marzo 2023). In vigore dal 13 agosto 2022, il decreto ha recepito la direttiva Ue2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e ha introdotto modifiche al Testo unico a sostegno della maternità e paternità (Dlgs151/2001).
Innanzitutto, il Dlgs 105/2022 ha esteso ai padri il divieto di licenziamento previsto per le lavoratrici fino a un anno di età del figlio. In particolare, è illegittimo il licenziamento intimato dall’inizio del periodo di gravidanza della lavoratrice, fino alla fine del periodo di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino (articolo 54 del Dlgs 151/2001). Il Dlgs 105/2022 ha esteso questa disposizione al lavoratore padre che fruisca del congedo obbligatorio o alternativo. Il divieto di licenziamento, nell’ipotesi di fruizione del congedo di paternità, si applica dunque al padre lavoratore «per tutta la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino».
Inoltre, con efficacia retroattiva al 13 agosto,il padre lavoratore che fruisca del congedo di paternità obbligatorio o alternativo e che sidimetta volontariamente entro un anno dalla nascita del figlio,ha diritto all’indennità di disoccupazione Naspi, se ricorrono anche tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.
Con il messaggio 1356 del 12 aprile, poi, l’Inps ha spiegato che nel periodo per il quale opera il divieto di licenziamento, sino al compimento di un anno del figlio, in caso di dimissioni del lavoratore padre l’azienda deve versare il cosiddetto ticket di licenziamento (legge 92/2012, articolo 2, commi 31-35). È un contributo da 603,2 a 1.809,3 euro in base all’anzianità del lavoratore. L’obbligo contributivo, già previsto nel caso delle dimissioni della lavoratrice presentate durante il periodo di tutela della maternità, è stato esteso quindi anche al lavoratore padre. L’onere sussiste dal 13 agosto 2022 e per le dimissioni rassegnate da questa data. Nel caso di dimissioni del lavoratore padre in congedo di paternità obbligatoria presentate prima del messaggio 1356 del 12 aprile, il datore di lavoro dovrà versare il ticket senza sanzioni e senza interessi entro il prossimo 16 luglio.
I congedi per i padri Il congedo di paternità obbligatorio (articolo 27-bis del Dlgs 151/2001) consiste nel diritto del padre lavora tore di astenersi dal lavoro per 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore, e che possono essere usatianche in via non continuativa, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro cinque mesi dopo la nascita del figlio. Questo diritto spetta al lavoratore padre, con le stesse modalità, anche in caso di morte perinatale del bambino. Nell’ipotesi di parto plurimo la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo può essere goduto anche contemporaneamente alla fruizione del congedo da parte della madre che lavora ed è compatibile con il diverso congedo di paternità «alternativo» (articolo 28 del Dlgs 151/2001), al quale ha diritto il padre lavoratore solo in sostituzione della madre e in ipotesi gravi, che impediscono a quest’ultima di svolgere il suo ruolo durante la maternità, come malattie, la
morte, l’abbandono del figlio o l’affidamento esclusivo al padre.
Il divieto di licenziamento del lavoratore padre era previsto anche prima del Dlgs105/2022, maera limitato all’ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo. Ora invece è stato esteso al caso di godimento del congedo di paternità obbligatorio, rafforzando la tutela del padre lavoratore. Lalavoratrice madre e/o il lavoratore padre che si dimettano durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento non sono tenuti al preavviso. Per la Naspi, i lavoratori chesi siano visti respingere la domanda per l’indennità,quando ancora la circolare 32/2023 non era stata pubblicata, possono fare istanza di riesame della richiesta.
I nuovi diritti
Accesso alla Naspi | Condizioni e presupposti | I congedi |
La circolare Inps 32 del 20 marzo 2023 ha chiarito il diritto di accedere alla prestazione di disoccupazione Naspi in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità. In pratica, il lavoratore padre ha la stessa tutela prevista per la madre, se si dimette volontariamente durante il periodo di divieto di licenziamento. |
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