Con la legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) il legislatore è intervenuto, tra gli altri, in tema di prestazioni previdenziali. In particolare, per mezzo dei commi 168 e 169 (art. 1), si è provveduto a modificare l’art. 11, commi 4 e ss., D.Lgs. n. 252/2005 e, con ciò, a ridisciplinare la c.d. “RITA (rendita integrativa temporanea anticipata). Trattasi, nello specifico, di una forma di prestazione destinata ai lavoratori (del settore privato e del settore pubblico) che intendano anticipare il pensionamento rispetto all’età prevista a livello legislativo, introdotta con l’obiettivo di favorire la flessibilità in uscita del mercato del lavoro. In particolar modo, con l’approvazione della legge di bilancio, il legislatore ha abbandonato la provvisorietà del beneficio, abrogando qualsivoglia termine finale di applicazione.

Ebbene, può con ciò dirsi che la RITA esce definitivamente dall’alveo delle misure previdenziali in via sperimentale per entrare a pieno titolo (come dimostra la scelta di collocarla all’interno del D.Lgs. n. 252/2005) nella disciplina generale delle forme pensionistiche complementari. Occorre, in questa sede, analizzare il contenuto delle novità normative, i requisiti per l’accesso e la platea dei beneficiari, nonché le principali differenze con istituti affini. Il lavoratore che sia iscritto a fondi di previdenza integrativa può, in particolare, godere dell’erogazione anticipata – e frazionata – del capitale accumulato sotto forma di un assegno a cadenza mensile ovvero trimestrale, sia integralmente che per una quota di quanto versato. In altri termini, spetta direttamente al soggetto iscritto al fondo pensionistico, sulla base delle proprie necessità ed esigenze, stabilire discrezionalmente l’importo da conseguire.

Quanto alla richiamata periodizzazione, un buon margine di discrezionalità è affidato al fondo stesso che – sempre nel rispetto di una cadenza massima di tre mesi – può offrire agli iscritti più opzioni alternative idonee a rispondere alle varie e possibili esigenze. Appare, in ogni caso, evidente come, in caso di utilizzo dell’intero capitale, a ciò non consegua l’erogazione della pensione integrativa, la quale sarà, invero, riconosciuta in forma ridotta ove il lavoratore opti per beneficiare soltanto di una quota.

RITA e APE volontario

Alla legge di bilancio si deve, in particolare, una differenziazione dei presupposti per l’accesso rispetto all’APE volontario. Il possesso della totalità dei requisiti per l’ottenimento dell’APE costituiva, infatti, condizione necessaria per l’erogazione della RITA che, ad ora, può finalmente godere di requisiti ad hoc. Occorre, in tal senso, rilevare come, ai fini della richiesta dell’APE, il lavoratore debba:

• aver maturato, al momento della richiesta, almeno sessantatré anni di età, nonché vent’anni di contribuzione;

• essere prossimo alla maturazione del diritto alla pensione e, in particolare, per un periodo massimo di tre anni e sette mesi;

• avere diritto ad un importo mensile della futura pensione pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago);

• non essere titolare di pensione o assegno ordinario di invalidità.

Ad ogni modo, la RITA differisce significativamente dalla natura stessa dell’APE, consistente in un vero e proprio prestito offerto dagli istituti di credito da restituire in forma di prelievo sul vitalizio.

Requisiti

Ai fini dell’accesso alla misura i requisiti necessari mutano a seconda che il periodo di anticipo richiesto sia uguale o inferiore a cinque anni, ovvero sia compreso tra i cinque e i dieci anni. Ebbene, nel primo caso, l’aderente al fondo pensionistico dovrà soddisfare le seguenti condizioni:

• cessazione del rapporto di lavoro;

• non più di cinque anni alla maturazione dell’età prevista per l’erogazione della pensione di vecchiaia;

• almeno vent’anni di anzianità contributiva.

Con riferimento alla seconda condizione va sottolineato che a venire in rilievo è esclusivamente la prossimità temporale con la pensione di vecchiaia e non anche con altre – ed eventuali – pensioni anticipate. Parrebbe superfluo rilevare, altresì, che l’età anagrafica – richiesta dalla legge e la sua maturazione devono prendersi in considerazione alla data di presentazione della domanda. In considerazione, quindi, dell’età pensionabile prevista a livello legislativo può dirsi come, per il 2018, avranno modo di accedere alla RITA coloro i quali abbiano compiuto i sessantuno anni e sette mesi; giova, in tal senso, segnalare come l’età pensionabile attualmente disciplinata consti in sessantasei anni e sette mesi.

Ove, invero, l’erogazione sia richiesta in un periodo superiore e, in particolare, allorquando l’anticipo copra un periodo sino a dieci anni, occorre:

• la sussistenza di un periodo di inoccupazione (in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro) del lavoratore uguale o superiore a ventiquattro mesi;

• la sussistenza di un periodo di massimo dieci anni dall’età necessaria al conseguimento della pensione di vecchiaia.

In quest’ultimo caso, quindi, a poter richiedere l’erogazione della RITA per il 2018 saranno gli interessati con almeno cinquantuno anni e sette mesi. Giova, altresì, rilevare come sia con riferimento alla prima ipotesi che alla seconda, ai fini dell’accesso alla RITA, il soggetto debba avere maturato almeno cinque anni di partecipazione al sistema previdenziale complementare.

Adesione alla Rendita Integrativa

In merito alle modalità di presentazione delle richieste e, in generale, alle varie istruzioni operative è recentemente intervenuta la circolare n. 888/2018 della Covip – Commissione di vigilanza sui fondi pensione – che ha provveduto, in particolare, a fornire indicazioni ai soggetti operanti nell’ambito della previdenza complementare sulla corretta attuazione dell’art. 1, commi 168 e 169, legge n. 205/2017 e, con ciò, delle modifiche al D.Lgs. n. 252/2005. Va, peraltro, rilevato come i fondi pensione siano chiamati ad adeguarsi alla nuova normativa apportando modifiche sostanziali ai propri statuti, nonché regolamenti interni e alla predisposizione di “note informative e comunicazioni periodiche” di cui si dirà in seguito. Ad ogni modo, gli interessati potranno servirsi di un apposito modulo predisposto, appunto, dall’Ente pensionistico.

Si registra, poi, un significativo alleggerimento burocratico in favore di chi intenda avvalersi della RITA. Infatti, diversamente da quanto precedentemente disciplinato all’art. 1, comma 168, legge n. 232/2016 (“il soggetto richiedente […] presenta all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps), tramite il suo portale, domanda di certificazione […]l ’Inps certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l’importo minimo e l’importo massimo […]”) questi non risulta più onerato dell’obbligo di richiedere un’”apposita attestazione da parte dell’Inps”. Tale adempimento (richiesto dalla disposizione citata per l’erogazione dell’APE volontaria e applicato per richiamo espresso alla RITA) è stato, peraltro, individuato da taluno come la causa principale del mancato “decollo” della misura, alla luce dell’assenza di una completa e definita attuazione, appunto, dell’APE volontaria. Sarà quindi, al contrario, sufficiente presentare l’Eci (estratto conto integrato) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi e agevolmente fruibile per mezzo del sito web Inps ovvero, in alternativa, “gli estratti conto rilasciati dagli Enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la RITA”, a meno che il singolo fondo pensionistico non opti per l’accettazione di una mera autocertificazione. Tale possibilità, come noto, è espressamente garantita, per ragioni di semplificazione dell’attività amministrativa, dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Tuttavia, la stessa circolare della Covip, si preoccupa di specificare come, in ogni caso, sia necessario un effettivo controllo da parte dell’Ente sui requisiti dichiarati dal richiedente. Infatti, “tenuto conto dell’importanza del requisito contributivo” le forme pensionistiche complementari sono chiamate a dare luogo a “congrue verifiche”, anche da effettuarsi a campione, delle dichiarazioni sostitutive presentate. Risulta, altresì, indispensabile che l’interessato, su richiesta dell’Ente, renda una dichiarazione scritta (contestuale alla consegna dell’autocertificazione) con l’esplicito impegno a produrre in qualsiasi momento la documentazione comprovante il possesso del requisito contributivo ove lo stesso Ente lo ritenga necessario. Non è escluso, poi, che al richiedente possano addebitarsi determinati costi per la gestione della pratica e la concessione della misura. Ciò vale, purché l’ente espliciti tale eventualità in maniera chiara all’interno della documentazione prodotta e, in ogni caso, occorre che detti importi (da esprimersi in cifra fissa) siano “comunque contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute”.

Decesso, revoca e cambio di comparto

Sulla base della richiamata circolare, la porzione di montante su cui il richiedente intende beneficiare del frazionamento (in caso di richiesta di RITA parziale) dovrà essere riversata – salva un’eventuale diversa volontà dell’iscritto – nel comparto della forma pensionistica complementare “più prudente” e specificatamente individuato dallo stesso Ente. Risulta opportuno precisare che, ad ogni modo, l’interessato vedrà progressivamente alzare o abbassare l’importo della rata in ragione dell’andamento dei mercati.

Tale specificazione, peraltro, dovrà essere appositamente inserita nel modulo offerto all’interessato e, nello specifico, lo stesso dovrà essere sufficientemente edotto in merito alla circostanza, appunto, “che l’importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo”. Ciò premesso, il richiedente è totalmente libero di richiedere, durante tutto il periodo di erogazione della rendita, un cambio del comparto (il c.d. switch) di investimento del residuo montante a ciò destinato, purché decorrano almeno dodici mesi dall’ultimo switch eventualmente già effettuato. Le specifiche modalità di presentazione della richiesta e di esercizio di tale facoltà saranno, in ogni caso, determinate dai singoli fondi. Quanto alla possibilità di ottenere la revoca della RITA, trattasi di una facoltà concessa all’interessato.

Ancora una volta sulla base delle specifiche modalità individuate dall’Ente, questi potrà avvalersene, a ciò conseguendo un’interruzione dell’erogazione e un prosieguo della posizione previdenziale e dell’accumulo secondo le regole ordinarie. La revoca può, altresì, perfezionarsi (in questo caso automaticamente) ogniqualvolta vi sia il trasferimento del soggetto ad altro fondo pensionistico. Il trasferimento ad altro Ente della propria posizione individuale comporta, infatti, inevitabilmente il passaggio dell’intero rapporto e, quindi, continua la circolare, “anche la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa”. Cosa accade in caso di decesso dell’iscritto durante il periodo di percezione della rendita integrativa? Ebbene, in una simile ipotesi trova applicazione il disposto di cui all’art 14, comma 3, D.Lgs. n. 252/2005 e, quindi, la possibilità di riscattare il residuo montante corrispondente alle rate non ancora erogate dal fondo e ancora in fase di accumulo. Tale riscatto compete, sulla base del dato legislativo, agli “eredi ovvero” ai “diversi beneficiari” specificatamente e preventivamente designati dal de cuius “siano essi persone fisiche o giuridiche”; allorché si registri la mancanza di qualsivoglia erede e, allo stesso tempo, l’assenza di dichiarazioni dell’interessato, la relativa posizione viene devoluta “a finalità sociali secondo modalità stabilite con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali” (si legga, ancora una volta, l’art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 252/2005). Inoltre, va detto come, a norma dello stesso decreto, la prestazione pensionistica in oggetto incontri gli stessi limiti “di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità” (vedasi art. 11, comma 10, D.Lgs. n. 252/2005) espressamente previsti per le forme pensionistiche ordinarie di cui all’art. 128, R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827. In particolare, questa non può considerarsi “cedibile, né sequestrabile, né pignorabile”, posto che la disposizione sopra richiamata ammette la cedibilità esclusivamente alle pensioni da cui possa derivare un interesse di “stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative”.

Nuove informative

Tra gli adempimenti cui saranno chiamate le forme pensionistiche complementari e i diritti riconosciuti agli aderenti, un ruolo di rilievo è svolto dalle informative da rendere agli stessi rispetto all’accesso alla misura e richieste dalla circolare. Al netto degli obblighi già richiamati, i fondi dovranno – in linea generale – fornire ogni anno agli aderenti una Comunicazione periodica, ove indicare:

• la posizione individuale maturata (“nel totale delle uscite”);

• l’ammontare delle rate di rendita erogate, con l’ulteriore precisazione che “l’importo è dato dalla somma delle rate corrispondente al lordo degli eventuali costi amministrativi sostenuti per il pagamento di ogni singola rata”;

• specifiche informazioni sui pagamenti effettuati, con le relative date e con l’indicazione del comparto interessato dalle uscite;

• l’ammontare delle imposte applicate;

• il numero delle rate residue, con l’ulteriore precisazione che “il relativo importo dipende dai risultati di gestione del comparto in cui il residuo montante è confluito”;

• la data dell’ultima rata prevista.

Regime fiscale

Dalla lettura dell’attuale formulazione dell’art. 11, D.Lgs. n. 252/2005 e, con essa, dei nuovi commi 4-ter e 4-quater introdotti dalla legge di bilancio 2018, emerge come la Rendita integrativa goda di un regime fiscale particolarmente agevolato. Il prelievo fiscale, in particolare, viene effettuato mediante una ritenuta a titolo di imposta con aliquota fissata al 15% e senza applicare ulteriori addizioni regionali ovvero comunali. È, altresì, prescritta una riduzione, pari allo 0,30%, con riferimento ad ogni annualità di partecipazione al fondo pensionistico complementare eccedente il quindicesimo anno.

Ad ogni modo, tale riduzione non può superare complessivamente il 6% dell’imposta. Si registra, poi, un notevole alleggerimento per i soggetti i quali abbiano effettuato l’iscrizione alla previdenza complementare anteriormente al 1° gennaio 2007, posto che, per gli stessi, gli anni di iscrizione prima del 2007 saranno in ogni caso computati fino ad un massimo di 15. Ad ogni modo, sussiste la possibilità per l’aderente di optare, in alternativa al metodo della ritenuta, per l’applicazione integrale della tassazione ordinaria, con l’inserimento degli importi nella dichiarazione dei redditi, beneficiando, con ciò ed eventualmente, della possibilità di dedurre taluni oneri ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir – Testo unico delle imposte sui redditi).

Conclusioni

Delineato il quadro normativo di riferimento, nonché le istruzioni operative, in materia di RITA, giova da ultimo riflettere sull’effettiva opportunità dell’intervento legislativo in oggetto e dello strumento configurato. Può dirsi, in questo senso, come la scelta dell’aderente al fondo di previdenza complementare di avvalersi della misura – al netto dei benefici comporti in ogni caso costi rilevanti, posto che accedendo alla rendita anticipata si registra, tra gli altri, l’effetto interruttivo dell’incremento della prestazione al raggiungimento dell’età pensionabile. In altri termini, a vantaggio di un’erogazione immediata idonea a sopperire a talune possibili situazioni di disagio nel breve periodo, il soggetto che abbia cessato il proprio rapporto di lavoro rinuncia, di fatto, alla prospettiva di una periodicità più elevata, una volta maturati i requisiti per la prestazione pensionistica. Questi sarà, con ciò, chiamato ad una valutazione prudente e ad un’adeguata ponderazione tra costi e benefici prima di accedere alla misura.

Ad ogni modo, i vantaggi della RITA parrebbero del tutto evidenti. In primo luogo, infatti, la facoltatività dell’accesso e, con essa, la richiamata possibilità per i singoli aderenti di valutarne l’opportunità, conferisce allo strumento la natura di una possibile e utile opzione aggiuntiva e flessibile offerta agli stessi. Appare chiaro come, in ogni caso, la platea dei beneficiari sia alquanto e ancora – ridotta. In tal senso, la necessità che alla RITA e ad altre inedite figure recentemente introdotte, si affianchino strumenti realmente flessibili e fruibili a discrezione del contribuente anche con riferimento alla previdenza pubblica risulta tutt’ora attuale. Rispetto all’APE, la Rendita integrativa presenta l’indubbio pregio di configurarsi quale pensione vera e propria (seppur erogata con modalità particolari e in possesso di requisiti inediti) e non quale prestito con conseguente piano di rimborso ventennale. La reale convenienza dell’accesso all’una o all’altra prestazione va, comunque, ponderata ad opera dell’interessato sulla base dell’effettiva entità delle somme già accumulate e su un’attenta disamina del preventivo di pensione.

Risulta, invero, opportuno rilevare come, anche in ragione delle agevolazioni fiscali compiutamente richiamate, con la nuova disciplina della RITA il legislatore abbia introdotto uno strumento potenzialmente più efficace. Un aspetto, peraltro, da non sottovalutare è rappresentato dall’incentivo che indirettamente la misura offre all’adesione ai fondi di previdenza complementare. Sotto tale profilo il legislatore parrebbe aver inteso, a ben vedere, attribuire alla RITA una funzione a lungo termine. Il contesto attuale impone, invero, di ripensare l’intero assetto previdenziale e, in tale ottica, qualsivoglia scelta non potrà prescindere dall’implementazione e da una maggiormente compiuta istituzionalizzazione dei fondi pensionistici complementari da affiancarsi alla previdenza pubblica. Molti sono i fattori che denotano una possibile insufficienza del sistema ad adeguarsi alle differenti e diffuse esigenze dei contribuenti: dal noto innalzamento dei requisiti per l’ottenimento della pensione ordinaria (operato dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, c.d.“riforma Fornero”), il passaggio al sistema di calcolo contributivo in luogo di quello retributivo (per il quale, occorre specificare, l’importo della prestazione atteneva agli ultimi redditi del lavoratore e non ai contributi effettivamente versati), nonché la rivalutazione della pensione soltanto sulla base dell’inflazione.

Ebbene, aderire a fondi pensionistici integrativi significa, talvolta, maturare una vera e propria garanzia di congruità degli importi da conseguire in futuro (ciò vale, a maggior ragione, ove l’iscrizione avvenga all’inizio della propria carriera lavorativa o, quanto meno, nei primi anni di attività), oltre che approfittare di notevoli vantaggi offerti a livello legislativo. Al netto della richiamata possibilità di fruire della RITA e di altri strumenti flessibili (tra cui, in particolar modo, l’eventualità di effettuare modifiche, sospensioni, riattivazioni, spesso senza oneri e in totale autonomia), l’aderente può godere di:

• un regime fiscale agevolato per gli importi ottenuti a titolo di pensione integrativa;

• l’integrale deducibilità dei versamenti al fondo dal reddito Irpef, seppur con un limite massimo rappresentato dalla somma di euro 5.164,57 su base annuale;

• la totale esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo;

• l’impignorabilità, ossia l’impossibilità per i creditori di rivalersi con azioni esecutive sui prodotti previdenziali durante la fase di accumulo;

• l’esclusione dal patrimonio ereditario, con conseguente non assoggettamento all’imposta di successione;

• la possibilità garantita, allo stesso tempo, agli eredi dell’aderente di riscattare gli importi in caso di decesso dello stesso.

Non rappresenta, con ciò, un caso la circostanza per la quale i dati sul numero degli aderenti ai fondi siano in costante crescita. Basti pensare, in tal senso, come al termine del 2017, con la propria relazione annuale, la Covip abbia registrato un incremento del 6,1% delle posizioni rispetto all’anno precedente. Occorrerà verificare l’entità del possibile aumento nel corso dell’anno corrente per verificare se, come detto, la rivisitazione della RITA – e i nuovi requisiti previsti per la stessa – riescano, come detto, a fungere da incentivo.

CONTRIBUTO PUBBLICATO SU DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO DI IPSOA