Tecnopatie dovute a costrittività organizzativa
La Corte di Cassazione con ordinanza dell’11 novembre 2022, n. 3348 ha giudicato che l’art. 2087 c.c. ricomprende anche il dovere di tutelare i dipendenti da tecnopatie dovute a costrittività organizzativa, dovendo il datore di lavoro anche astenersi dall’adottare iniziative che possano determinare il crearsi di condizioni lavorative stressogene (c.d. straining). In virtù di tale principio, anche quando si accerti l’insussistenza di un intento persecutorio idoneo a configurare un’ipotesi di mobbing, bisogna comunque valutare se, da elementi che per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale e altre circostanze del caso concreto, possa presuntivamente ritenersi sussistente il più tenue danno da straining.