DISCRIMINAZIONE SUL LUOGO DI LAVORO NEL CASO DI MANCATA PROROGA DELLA LAVORATRICE IN GRAVIDANZA CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TERMINE.

Cosi ha giudicato il Tribunale di Milano con sentenza del 12 giugno 2023.

Questo il caso: subito dopo aver comunicato al datore di lavoro lo stato di gravidanza, alla lavoratrice impiegata in un appalto con contratto di somministrazione a termine prorogato già quattro volte, veniva comunicato che il contratto stesso non sarebbe stato rinnovato. Anche l’agenzia per il lavoro provvedeva a comunicare all’agenzia per l’impiego la risoluzione del rapporto di lavoro (comunicazione poi rettificata).

Il Tribunale di Milano, in considerazione del fatto altresì che il contratto di lavoro di altri lavoratori era stato rinnovato per il medesimo periodo , ha considerato gli elementi della fattispecie specifica quali indici univoci del fatto che l’unica ragione sottesa alla interruzione del rapporto di lavoro e quindi della mancata proroga del contratto a termine fosse lo stato di gravidanza della lavoratrice. Il trattamento peggiorativo della lavoratrice rispetto alle colleghe rimaste in servizio, secondo la decisione citata del Tribunale di Milano, integra una discriminazione diretta derivante dallo stato di gravidanza della ricorrente, a quest’ultima è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per il lucro cessante derivante dalla perdita di chances.