Licenziamento in ipotesi di svolgimento di altra attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo familiare.

Con sentenza n. 21773 dell’8 luglio 2022, la Corte di Cassazione ha giudicato legittimo ed efficace a tutti gli effetti il licenziamento intimato nei confronti di una lavoratrice assente dal lavoro a seguito della richiesta e successivo ottenimento di un periodo di congedo straordinario ex art. 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151/2001, la dipendente nel corso del predetto periodo di assenza dal lavoro ordinario svolgeva attività lavorativa in un negozio di cui era titolare il compagno, la condotta è stata ritenuta dalla Suprema Corte di gravità tale da legittimare la sanzione disciplinare più grave qual è il licenziamento.