Il D.L. 111/2020 – “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” –  all’art. 5, ha introdotto, a favore dei lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) per l’astensione dal lavoro, in tutto o in parte, nel caso di periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Tale congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in “smart working” e comunque in alternativa a esso.

Il congedo Covid- 19 può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore della norma citata) e il 31 dicembre  2020. L’articolo 5, D.L. n. 111/2020 prevede la possibilità di beneficiare del congedo per i soli genitori lavoratori dipendenti escludendo, quindi, i genitori lavoratori autonomi e i genitori iscritti alla Gestione separata.

Il congedo può essere chiesto anche dai  lavoratori  affidatari  o collocatari di minore per il quale sia stata disposta la quarantena a seguito di contatto verificatosi  all’interno del plesso scolastico. Presupposti per poter beneficiare del congedo citato è che il genitore che lo richieda sia in possesso dei seguenti  requisiti:
a) avere un rapporto di lavoro dipendente in essere, quindi,  in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto al congedo medesimo;
b) non deve svolgere il c.d. “smart working” durante i giorni di godimento del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli; il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14;
c) deve essere convivente, durante tutto il periodo  di  fruizione del congedo, con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso, la  convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del  genitore e nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza risulta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo;
d) il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL.

Il congedo può essere richiesto per periodi compresi tra il   9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020. La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena   disposto   dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso   oppure   per   altro   figlio convivente, il congedo può essere richiesto per tutti i periodi di quarantena. Nel caso di più provvedimenti di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, per   ogni   giorno di sovrapposizione viene comunque   corrisposta un’unica   indennità. Il congedo può essere richiesto per tutto il   periodo   di   quarantena   o per   una sua parte, avendone diritto entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nel godimento dello stesso.

Per i giorni fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata ai sensi dell’art. 23, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno degli appositi canali. L’INPS con la circolare n. 116 del 2/10/2020 ha fornito inoltre istruzioni amministrative in merito alla modalità di fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato.

La circolare stessa ha fornito indicazioni anche per i dipendenti del settore pubblico che dovranno far riferimento all’amministrazione di appartenenza.