La pandemia ha richiesto un intervento in merito ai congedi parentali e permessi da parte dei genitori lavoratori la cui regolamentazione generale ha subito delle importanti modifiche.

 La disciplina generale dei congedi risiedeva nel T.U. il cui art. 32 prevedeva che ogni genitore nei primi 12 anni di vita del figlio, potesse astenersi dal lavoro, con il riconoscimento, fino al 6° anno del figlio, di un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo di 6 mesi ripartiti fra i due genitori lavoratori, e non eccendente i 10 mesi. Dall’8° al 12° mese di vita del figlio, il congedo non veniva retribuito.

Tale disciplina è mutata in ragione dell’emergenza per Covid19, dapprima con il D. L 18/2020, cd. Decreto “Cura Italia”, il quale, agli art. 23 e 25 riconosce in capo ai genitori  di bambini di età inferiore ai 12 anni e disabili di qualunque età, la possibilità di beneficiare di uno speciale congedo parentale della durata di 15 giorni, fruibili in modo continuativo o frazionato per entrambi i figli, oppure, quale efficace alternativa al congedo parentale, la predisposizione di un “Bonus Babysitter” di ammontare pari a 600 euro.

Tale Decreto è stato poi convertito, con talune modifiche, dalla Legge n.27/2020 che ha prorogato e prolungato tale congedo a 30 giorni lavorativi prevedendo un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Il diritto alla fruizione del congedo parentale per l’emergenza Covid-19 è stato nuovamente oggetto di proroga, con riguardo sia all’estensione del periodo di beneficio dello stesso sia con riguardo al numero di giorni riconosciuti e concessi, dal D.L. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), avente validità sino al 31/07/2020 e, successivamente, in sede di conversione, dalla L. 77/2020  ne è stata prorogata l’efficacia sino al 31/08/2020.

Con l’avvio del nuovo anno scolastico si è cercato di introdurre una disciplina valida al fine di organizzare al meglio la ripartenza accademica, coordinandola in modo efficace con la possibilità di beneficiare in modo continuativo di congedi nonché permessi parentali e ciò con le “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, contenuta all’interno del DL dell’08/09/2020. Oltre a delineare una disciplina in tema di organizzazione dell’anno accademico e di modalità di svolgimento dello stesso, all’interno di tale decreto, viene previsto ed introdotto un congedo straordinario volto a tutelare i genitori lavoratori in previsione del rientro a scuola nel caso in cui i figli minori di anni 14 dovessero entrare in quarantena per contatti con soggetti con Covid19 o per positività dal medesimo virus.

Nel decreto in esame, oltre al congedo straordinario, sono state previste ulteriori misure come la possibilità di ricorrere allo smart working. Da ultimo, in data 2/10/2020, è stata emanata da parte dell’INPS la circolare  n. 116, con l’ obbiettivo principale di chiarire quale sia la disciplina da applicare e quali siano le modalità per ottenere i congedi e i permessi nel caso di minore nei cui confronti sia stata disposta dall’ASL competente la quarantena scolastica.