SENTENZA
sul ricorso presentato l’abogado Karima Hayatoun (nata a Amiens, Francia, il 17/09/1978, c.f. HYT KRM 78P57 Z110G) avverso la delibera in data 23/11/17 con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha opposto il diniego alla domanda di integrazione – ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del d. Lgs. n. 96/2001 – all’albo ordinario degli Avvocati di Milano, con dispensa dalla prova attitudinale.

la ricorrente abogado Karima Hayatoun non è comparsa;
è presente il suo difensore avv. Monica Lambrou;
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, regolarmente citato, nessuno è presente;
Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Arena;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Inteso il difensore della ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

FATTO
L’abogado Hayatoun, stabilito e iscritto nella sezione riservata dell’albo tenuto dal COA di Milano, una volta decorso il periodo triennale di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 96/2001 ha presentato – in data 05.04.2017 – la domanda per ottenere l’integrazione nell’albo ordinario e la dispensa dalla prova attitudinale, allegando documentazione a sostegno. L’istante deduceva di aver
esercitato regolarmente e con continuità la professione forense sul territorio italiano dal 2009, collaborando con alcuni studi legali milanesi.

Il COA di Milano, esaminata la domanda, in data 23.10.2017 invitata l’istante a presentarsi, al fine di fornire chiarimenti in merito agli elementi rinvenienti dalla documentazione prodotta.
Sentita l’istante, il COA provvedeva sulla domanda, notificando alla ricorrente – in data 04.01.2019 – la comunicazione di rigetto, giustificata con la seguente motivazione: “Il Consiglio nella seduta del 23.11.2017 […]
ha respinto la richiesta della domanda di integrazione nell’Albo, atteso che la documentazione prodotta non appare sufficiente a fornire la prova di aver esercitato l’attività professionale con regolarità ed effettività così come indicata all’art. 13 c. 2 Dlgs 96/01 e le dichiarazioni rese in sede di convocazione non hanno consentito di superare le carenze sopra indicate.
Si osserva, inoltre, che non viene offerta alcuna documentazione in relazione al numero dei clienti e al giro d’affari realizzato e non è stato acquisito alcun credito formativo nel 2017”.

Il ricorso è fondato e va accolto per quanto segue.
– Lamentata nullità del provvedimento per violazione dell’art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 96/2001
Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 96/01 artt. 12 e 13 e lesione del diritto di stabilimento.

SENTENZA
Va, dunque, affermato che la ricorrente ha dato prova di avere realmente esercitato l’attività professionale, per come si ricava, direttamente, dagli atti – giudiziali e stragiudiziali – allegati, che sono ad essa riconducibili sulla scorta della attestazione dello studio professionale ospitante
(pure versata in atti) e, indirettamente, dalla consistenza del volume di affari sviluppato dall’istante negli anni compresi tra il 2011 e il 2017.

Il ricorso proposto deve, dunque, essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e il rilascio – all’abogado Karima Hayatoun – della dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 13 del D.L. n. 96/2011.

P.Q.M.

visti gli artt. 59 e segg. del R.D. n. 37/1934 e gli artt. 36 e 37 della L. n. 247/12;
il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso.
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Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2019