Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha redatto una nota, la n. 1118 del 17 gennaio 2019, con cui ha provveduto a rispondere ad un quesito posto nel mese di dicembre scorso circa la connessione tra contratto di apprendistato ed istituto del distacco.

Con il predetto parere, il Ministero ha chiarito sin da subito che il legame tra le due figure oggetto del quesito è assolutamente compatibile. Nonostante, dunque, il distacco dell’apprendista non sia proibito, è bene sottolineare la caratteristica che contraddistingue quello in argomento dai normali contratti di lavoro: il fatto, cioè, che l’apprendista riceva, a fronte della prestazione di attività lavorativa, oltre ai benefici economici che gli spettano in relazione ad essa, una formazione adeguata di modo che egli sia, al termine dell’esperienza, idoneo ad entrare nel mondo del lavoro. La preparazione dell’apprendista è l’elemento di definizione di questo tipo di contratto, il quale deve sempre avere la priorità su qualsiasi necessità di carattere industriale o organizzativo del datore: pertanto, se il distacco mantiene questa destinazione, e non scardina in alcun modo questo principale obiettivo per l’apprendista stesso, allora i due istituti possono coesistere. Laddove, invece, il datore vi ricorra spinto meramente da necessità tecniche, mettendo a rischio il fine didattico dell’istituto, si incorrerà in un utilizzo patologico di tale tipologia di contratto, dovendo la situazione iniziale essere ripristinata.

Si noti, peraltro, che il Ministro, in coerenza con quanto già detto, prosegue chiarendo che, anche in sede di distacco, la formazione dell’apprendista resta una responsabilità del datore di lavoro; egli dovrà dunque vigilare, anche da lontano, su quanto il proprio sottoposto stia effettivamente apprendendo. Proprio al fine di non modificare in alcun modo la preparazione che egli avrebbe ricevuto se fosse rimasto nell’originale luogo di lavoro, all’apprendista deve essere garantito l’accostamento della figura di un tutor anche in sede di distacco; egli, recita la nota del gennaio 2019, “deve essere posto in condizione di svolgere i compiti e le funzioni a lui assegnate dalla specifica disciplina regionale e/o collettiva, al fine di non incorrere nelle violazioni di cui all’articolo 47, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015.” Si ricordi che tale figura – i cui compiti sono di norma definiti dal CCNL di riferimento – è identificata all’art 42, co. V, lett. c) dell’appena citato d. l. (“tutore o referente aziendale”), e la sua presenza indica uno dei principi che vanno sempre e comunque rispettati in ambito di apprendistato, così da monitorare i frutti del lavoro dell’apprendista, ed eventualmente correggerlo laddove l’attività svolta non sia sufficientemente produttiva. A tale scopo, il Ministero suggerisce la possibilità che l’istituto del distacco possa applicarsi non solo all’apprendista, ma anche al tutor assegnatogli nel luogo di lavoro d’origine – oppure, laddove ciò non sia possibile, di identificare, nella sede del distacco, una figura corrispondente, che si relazioni con il referente aziendale del luogo di lavoro di provenienza, così da mantenere una continuità didattica che non interrompa bruscamente i progressi sino a quel momento maturati dall’apprendista, nel pieno rispetto del Piano Formativo (il programma, cioè, redatto al momento dell’assunzione dell’apprendista, al fine di tabellare la sua attività in tale qualità).

Ancora, la nota opera un preciso richiamo ad alcune categorie specifiche di contratto di apprendistato. In esso si legge: “qualora il distacco riguardi l’apprendistato di primo o di terzo livello è necessario tenere conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 12 ottobre 2015 che, agli articoli 5 e 7 definisce gli standard formativi, il piano formativo individuale, laformazione interna ed esterna nonché la figura e i compiti del tutor aziendale e del tutor formativo”; ciò rende opportuna una precisazione. L’apprendistato di primo livello è quello volto al conseguimento di una qualifica o un diploma professionale: si tratta di un istituto pensato per quei soggetti che, ancora in fase di studio o di formazione, possano trarre vantaggio da un approccio precoce con il mondo del lavoro. Il contratto di apprendistato di terzo livello (“per l’alta formazione e la ricerca”) prevede, invece, il conseguimento del diploma di istruzione secondaria, la laurea, un master, il dottorato di ricerca o il praticantato per l’accesso agli ordini professionali. Gli articoli 5 e 7 del citato D.M. del 2015, rispettivamente rubricati “Standard formativi, piano formativo individuale e formazione internaed esterna” e “Tutor aziendale e tutor formativo”, fanno riferimento a previsioni specifiche dedicate all’apprendista all’interno dell’azienda o nel contesto formativo didattico, le quali devono necessariamente essergli riconosciute anche in sede di distacco.

Un piccolo cenno al contratto di apprendistato di secondo livello (“professionalizzante” o “contratto di mestiere”) non citato nel parere in esame: esso, avendo ad oggetto il semplice apprendimento di una professione, ha un contenuto più variabile rispetto agli altri due, poiché si modifica in base all’ambito professionale in cui esso è stipulato (le varie clausole e i dettagli vanno inseriti in relazione al CCNL di riferimento). È ipotizzabile ritenere che il riferimento a detta tipologia di contratto di apprendistato manchi nella nota ministeriale proprio a causa del suo carattere più “libero” rispetto ai due effettivamente citati, soprattutto se si considera che esso non riguarda uno specifico ambito didattico, non essendo richiesto né promosso l’ottenimento di alcun tipo di titolo di studio.

In riferimento ai principi che regolano l’istituto del distacco, la nota ministeriale riprende quello della temporaneità, riconoscendone la validità a fortiori se esso viene applicato alla vulnerabile figura dell’apprendista. Pertanto, il periodo di distacco nell’ambito del contratto di apprendistato non può che avere durata “limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo dell’apprendistato”.

Si ricordi, infine, che la disciplina generale dei contratti di apprendistato ex d. lgs. 276/2003 ha subito le ultime modifiche circa durata, retribuzione ed agevolazioni previste, nel 2015 con l’emanazione del c.d. Jobs Act. Alcune novità riguardano l’introduzione di una quarta forma di apprendistato “per la riqualificazione dei lavoratori in mobilità espulsi dai processi produttivi” (la quale, sulla scia del contratto di apprendistato professionalizzante, prevede un regime contributivo agevolato e vari incentivi, pensato apposta per i soggetti che si avvalgono di diversi ammortizzatori sociali). Ulteriori modifiche, nel corso degli anni successivi, hanno comportato la previsione di diversi elementi di detrazione esgravi a livello fiscale per i datori di lavoro che fanno ricorso al contratto di apprendistato.