La responsabilità solidale del committente per il danno alla salute subito dal dipendente dell’appaltatore si prescrive nel termine ordinario di dieci anni.
Il Tribunale di Gorizia con la recentissima sentenza del 31 maggio 2023, accogliendo solo in parte le domande del lavoratore (che era impiegato in un appalto) a titolo di danno biologico per un infortunio subito ha condannatao il datore di lavoro a risarcire il danno differenziale.
Il Tribunale chiamato a decidere anche in merito alla responsabilità solidale del committente per i danni subiti dal lavoratore addetto all’appalto, respinge l’eccezione di prescrizione quinquennale proposta dalla committente, ritenendo che la relativa obbligazione di tutela della sicurezza sul lavoro abbia natura contrattuale e si estenda anche alla relazione col soggetto co-obbligato ex lege qual è il committente, appunto. La domanda a carico della committente è stata comunque respinta nel merito per carenza di prova della sussistenza di una sua specifica responsabilità, la cui natura non è stata considerata quindi oggettiva, ma soggetta a prova.