CONTRATTI A TERMINE: L’IMPUGNAZIONE DELL’ULTIMO CONTRATTO NON SI COMUNICA AI PRECEDENTI

Ai fini dell’impugnazione di una serie di contratti a termine che si sono succeduti a breve intervallo di tempo per ottenere la conversione a tempo indeterminato, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza 30 maggio 2023 n. 15226, ha giudicato la decadenza del ricorrente dall’impugnazione dei contratti precedenti l’ultimo, ribadendo il principio per cui  l’obbligo di impugnazione stragiudiziale deve essere adempiuto per ogni singolo contratto, a pena di decadenza.

Nonostante la dichiarata decadenza del ricorrente dall’impugnazione (in quanto tardiva) dei contratti di lavoro a termine antecedenti l’ultimo, la Corte ha comunque accertato il superamento della durata massima stabilita, dalla legge all’epoca vigente per la successione di contratti a termine con un unico datore di lavoro in 36 mesi. In relazione a tale aspetto la Suprema Corte ha posto a base della pronuncia l’interpretazione di diritto comunitario della Corte di giustizia UE (sent. 14 ottobre 2020 in causa n. C-681/18 in tema di  somministrazione), secondo cui gli Stati membri devono adottare misure per preservare la natura temporanea del lavoro interinale, applicando per analogia al contratto a termine tale motivazione ed effettuando a una interpretazione delle norme vigenti nel nostro Paese in maniera conforme, la Corte di Cassazione ha giudicato al fine di ritenere temporanea l’esigenza dell’ultimo contratto a termine, tempestivamente impugnato, la valutazione del giudice debba considerare le modalità complessiva di svolgimento del rapporto, valutando il fatto, incidentalmente accertato, della successione di precedenti contratti a termine con lo stesso datore di lavoro. Solo all’esito di tale accertamento è infatti possibile giudicare se con l’ultimo contratto a termine è stato superato il carattere temporaneo dei contratti stessi ed il termine massimo stabilito dalla legge della durata complessiva non superiore a 36 mesi.