Nel licenziamento per superamento del comporto, la tutela è solo indennitaria se è genericamente motivato
La Corte di Cassazione, con ordinanza 2 marzo 2023 n. 6336, ha giudicato, a fronte di un licenziamento per superamento del periodo di comporto, nella cui comunicazione il datore di lavoro si era limitato a indicare il termine finale del comporto e il numero minimo complessivo dei giorni d’assenza, illegittimo il recesso per carenza di motivazione e conseguentemente riconosciuto alla lavoratrice un’indennità pari a 8 mensilità, escludendo l’applicabilità della tutela reintegratoria e ciò per questi motivi:
a) la motivazione del licenziamento deve essere idonea a evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, dando atto del numero totale di assenze verificatesi in un determinato periodo;
b) nel caso di specie, il datore di lavoro aveva mancato di fornire tale indicazione, e ciò determinava una violazione del requisito della motivazione, di cui all’art. 2, co. 2, l. 604/66;
c) non poteva invece dirsi violata la disciplina di cui all’art. 2110 c.c. (che avrebbe comportato l’applicazione della tutela reintegratoria (ex art. 18, co. 7, l. 300/70) in quanto in giudizio era stato accertato l’effettivo superamento del periodo di comporto.