Con sentenza del 14 dicembre 2017 il Tribunale di Milano si è pronunciato in tema di riparto dell’onere probatorio nell’ipotesi di controversia in ordine al quomodo della risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento orale o dimissioni).

Nello specifico la ricorrente aveva preliminarmente chiesto l’accertamento della illegittimità dei contratti a termine stipulati in epoca anteriore alla Sua assunzione a tempo indeterminato e, quindi, l’accertamento in via giudiziale dell’illegittimità del licenziamento orale comminatole nell’anno 2016.

Il Tribunale accoglieva la domanda svolta in via preliminare e quindi dichiarava la nullità del termine apposto ai due contratti di lavoro (a tempo determinato) stipulati dalla lavoratrice, accertando così l’anticipata decorrenza in via di fatto del rapporto di lavoro, dichiarando quindi la sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dall’origine.  Relativamente all’impugnato licenziamento orale, il Tribunale, accertando l’illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro,  motivava in particolare sul riparto dell’onere probatorio, nel caso di controversia sul quomodo della risoluzione del rapporto.

A fronte, infatti, della deduzione di parte ricorrente di essere stata licenziata oralmente, il datore di lavoro aveva eccepito che era stata la stessa lavoratrice a dimettersi volontariamente, avendo abbandonato “sua sponte” il posto di lavoro, senza più farvi ritorno.

Occorre premettere che il regime sanzionatorio applicabile nell’ipotesi di licenziamento intimato oralmente è disciplinato, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015, dagli artt. 1 e 2 del d. lgs. n. 23/2015, attuativo della legge n. 183 del 2014 (Jobs Act). Nello specifico, l’art. 2 del citato d. lgs. n. 23/2015  non ha introdotto significative novità in tema di licenziamento orale, rispetto alla disciplina applicabile ai lavoratori assunti antecedentemente al 7 marzo 2015, e contenuta nell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla legge n. 92 del 2012.

Difatti, la conseguenza del licenziamento intimato oralmente continua ad essere la sua inefficacia e la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione oltre che al pagamento di una indennità risarcitoria, la cui misura non può essere inferiore a cinque mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro, in tale ipotesi,  è altresì condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, mentre al lavoratore è data facoltà di esercitare il diritto di opzione, chiedendo al datore di lavoro, in alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità.

Ciò posto, ai fini della soluzione della questione portata all’attenzione del giudicante con la sentenza in commento, ed attinente alla ripartizione dell’onere probatorio, qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente, facendo valere in giudizio l’inefficacia di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro eccepisca la sussistenza di dimissioni volontarie del lavoratore, viene in rilievo il disposto dell’art. 2697 c.c., in tema di onere della prova.

Tale norma, dopo aver sancito al primo comma l’onere, a carico di chi vuol far valere un diritto in giudizio, di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, al secondo comma contempla l’onere, in capo a colui che eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, di provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

Ebbene, il Tribunale di Milano con la sentenza in commento, ribadendo l’orientamento della giurisprudenza maggioritaria (si veda Cass. n. 8927/2015; Tribunale di Teramo, 28 ottobre 2015 n. 920; Cass. Civ. n. 22542/2014; Cass. Civ. n. 19236/2011; Tribunale di Milano, 30 aprile 2014), ha giudicato che, in caso di contrapposte allegazioni circa la causa di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore è tenuto a provare solo la sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro in ordine alla causa dell’avvenuta risoluzione assume la valenza di un’eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio è posto in capo all’eccipiente, ai sensi dell’art. 2697 co. 2, c.c.

Il Tribunale di Milano, ha pertanto rilevato che: “nell’ipotesi di controversia in ordine al quomodo della risoluzione del rapporto (licenziamento orale o dimissioni) si impone una indagine accurata da parte del Giudice di merito, che tenga adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie, in relazione anche all’esigenza di rispettare non solo il primo comma dell’art. 2697 c.c., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall’attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell’eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte. Sicché, in mancanza di prova delle dimissioni, l’onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta ex lege a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro -avente valore di una eccezionericade sull’eccipiente – datore di lavoro ex art. 2697 c.c.”.

Ebbene, a giudizio del Tribunale di Milano, nel caso di specie la ricorrente aveva provato, tramite l’escussione dei testi, l’estromissione dal rapporto di lavoro in assenza dei requisiti di forma prescritti dalla legge, al contrario, il datore di lavoro non aveva adempiuto invece all’onere probatorio posto a suo carico dall’art. 2697  co. 2, c.c., ed attinente all’eccepite di dimissioni volontarie della lavoratrice.

Alla luce delle suesposte argomentazioni giuridiche, il Tribunale di Milano ha pertanto accolto il ricorso della lavoratrice, condannando il datore di lavoro ex art. 2, d. lgs. n. 23/2015 all’immediata reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, oltre che al pagamento dell’indennità risarcitoria in misura non inferiore a cinque mensilità, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Contributo pubblicato sul sito di “VARIAZIONI SU TEMI DI DIRITTO DEL LAVORO” di GIAPPICHELLI EDITORE