Le dimissioni della lavoratrice in gravidanza sono valide solo se convalidate
Non viene meno la obbligatorietà della convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro delle dimissioni della lavoratrice in gravidanza, di cui all’art. 55, co. 4, D.LGS. n.151/2001, anche una volta trascorso il periodo di protezione.
Ciò, in coerenza con il disposto dell’art. 37 Cost., secondo cui le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento dell’essenziale funzione familiare e assicurare alla madre ed al bambino una speciale adeguata protezione. In tal senso ha giudicato la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza del 23 febbraio 2023 n. 5598.