Disposta la reintegrazione nel posto di lavoro della lavoratrice licenziata per aver rifiutato l’adibizione a mansioni inferiori.
La Corte di Cassazione con ordinanza del 18 ottobre 2022, n. 30543, ha infatti giudicato che: la tutela reintegratoria, applicabile allorché sia ravvisata la “insussistenza del fatto contestato”, per giurisprudenza costante può trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui il licenziamento sia stato disposto per un fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ipotesi che ricorre nel caso citato, in considerazione dell’accertata conformità a buona fede del rifiuto opposto dalla lavoratrice allo svolgimento di prestazioni inferiori alla sua qualifica.