Il licenziamento per scarso rendimento
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 6 aprile 2023 n. 9453, è tornata ad esprimersi su quest’argomento e cioè sui presupposti del licenziamento per scarso rendimento. Il caso è il licenziamento per giustificato motivo soggettivo di un dipendente di una banca, impugnato dal lavoratore. La Suprema Corte ha rigettato i ricorso del lavoratore motivando che il datore di lavoro oltre a provare il mancato raggiungimento del risultato deve dimostrare anche che la causa è costituita dal negligente adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro nello svolgimento della normale attività lavorativa. Nel caso in esame si è ritenuta fornita la prova citata in ragione del confronto tra i risultati e l’attività svolta dal dipendente nel periodo di riferimento e i risultati ottenuti dagli altri colleghi nel medesimo periodo che risultavano di gran lunga superiori.