Non c’è alcuna sanatoria dell’illecito disciplinare commesso dal dipendente nel caso in cui abbia denunciato illeciti di altri lavoratori
La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 31 marzo 2023 n. 9148 ha giudicato che il fatto di avere denunciato al medesimo datore di lavoro il comportamento di altri colleghi che avessero tenuto la stessa condotta oggetto di contestazione disciplinare, non dà diritto al lavoratore sanzionato di beneficiare della protezione che il d.lgs. 165/01 riconosce al dipendente che segnali illeciti di cui sia venuto a conoscenza in occasione della prestazione lavorativa (c.d. whistleblower). La Cassazione ha motivato in merito che: a) la norma ha la finalità di impedire che il lavoratore che ha effettuato una segnalazione di illeciti compiuti da altri dipendenti possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad altre misure discriminatorie solo per ragioni collegate in modo diretto o indiretto alla segnalazione stessa; b) l’applicazione di una sanzione disciplinare per propri comportamenti illeciti resta in ogni caso al di fuori della protezione oggetto della normativa citata; c) tale interpretazione trova supporto nelle norme internazionali che sono alla base dell’istituto del c.d. whistleblowing, tra cui la Convenzione dell’ONU contro la corruzione del 2003 e la Direttiva UE 2019/1937, che obbligano gli stati a tutelare i segnalanti unicamente da eventuali trattamenti ingiustificati e/o forme di ritorsione.