Norme giuridico-fiscali in materia di riconoscimento delle spese anticipate e sostenute dal lavoratore

Il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per l’acquisto di pc, laptop e tablet per la frequenza dei figli alla Dad e, successivamente, rimborsate dal datore di lavoro non genera reddito da lavoro dipendente. Lo riporta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 39 del 28 maggio 2021.

In virtù di quanto sopra consigliamo che, in fase di accordo individuale con il lavoratore che accede alla prestazione lavorativa in regime di Smart Working, venga inserita una clausola con cui si specifichi espressamente che: ogni spesa anticipata ed inerente esclusivamente la garanzia dello svolgimento dell’attività lavorativa debba essere necessariamente rimborsata dal datore di lavoro, con esclusione dell’assoggettamento di natura fiscale.

È una puntualizzazione ulteriore che suggeriamo di inserire con un accordo che sia qualificato quale integrazione del contratto individuale di lavoro, e ciò affinchè l’azienda possa individuare con certezza l’ammontare del rimborso delle spese anticipate nel corso del lavoro in regime “Smart”.

Diversamente l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 371 del 24 maggio 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla rilevanza del rimborso spese del costo della connessione internet con dispositivo mobile (c.d. “chiavetta internet“) o dell’abbonamento al servizio dati domestico, al fine di consentire lo svolgimento della prestazione di lavoro da remoto, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e in merito al relativo regime di deducibilità ai fini del reddito d’impresa.

La relazione tra l’utilizzo della connessione internet e l’interesse del datore di lavoro potrebbe essere dubbio in quanto il contratto relativo al traffico dati non è scelto e stipulato dal datore di lavoro che, limitandosi a rimborsarne i costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale instaurato con il gestore.

Il costo relativo al traffico dati che la società/datore intende rimborsare al dipendente, se non è supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati, può non essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, rileverà fiscalmente nei confronti dei dipendenti ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR.

Con riferimento ai profili IRES, si osserva quanto segue.

L’articolo 95 del Tuir dispone che “Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’articolo 100, comma 1”.

Tale ultima disposizione prevede che “Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi”.

Per esemplificare: se si è in presenza di un rimborso spese accordato al dipendente in  smart working per l’attivazione e  per i  canoni di  abbonamento al  servizio  di connessione dati internet (attraverso un device mobile oppure un impianto fisso domiciliare), il predetto rimborso spese, per quanto rappresentato in istanza, risulta sostenuto per soddisfare un’esigenza del dipendente, legata alle modalità di prestazione dell’attività in lavoro agile, che concorre ad assicurare la rispondenza della retribuzione alle esigenze del lavoratore.

In altri termini, nella misura in cui l’attivazione della connessione dati internet rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita, si ritiene in linea generale che i predetti rimborsi siano deducibili, ai sensi dell’articolo 95, comma 1, del TUIR in quanto assimilabili alle “Spese per prestazioni di lavoro”.