La rinuncia del dipendente all’indennità sostitutiva del preavviso, non pregiudica il diritto dell’INPS di chiedere il versamento della relativa contribuzione

La transazione per la risoluzione del rapporto di lavoro, con cui il dipendente rinunci al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso ed accetti una somma a titolo di incentivo all’esodo omnicomprensiva di ogni pretesa ha piena efficacia nell’ambito del rapporto di lavoro ma non nei confronti dell’INPS che potrà sempre pretendere la contribuzione inerente l’indennità sostituiva del preavviso, anche se non corrisposta per rinuncia fra e parti.

In questo senso ha giudicato la Corte di Cassazione con ordinanza 29 marzo 2023 n. 8913 (in senso contrario: Corte Appello di Bologna, sentenza n. 822/2018)

In materia di obblighi contributivi previdenziali, l’accordo transattivo con cui le parti risolvono il contratto di lavoro, con rinuncia del prestatore al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso ed erogazione, da parte dell’azienda, di una somma a titolo di incentivo all’esodo, spiega efficacia nei confronti del rapporto di lavoro ma non su quello previdenziale, con la conseguenza che, rimanendo l’obbligazione contributiva insensibile agli effetti della transazione, l’INPS “ha sempre la facoltà di dimostrare quali somme sarebbero dovute in base al rapporto di lavoro, e dunque soggette a contribuzione”, sebbene poi non siano state erogate per accordo transattivo tra le parti.

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