SMART WORKING COME DISICPLINATO DAL DECRETO MILLEPROROGHE
La legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023) prevede il riconoscimento del diritto allo smart working fino al 30 giugno 2023 sia ai lavoratori fragili che ai genitori di almeno un figlio minore di 14 anni (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore).
Per i dipendenti pubblici, invece, lo smart working è riservato soltanto in caso di riconosciuta fragilità.
Tutti i datori di lavoro che decidono di adottare la modalità di lavoro agile devono stipulare in forma scritta un accordo individuale con il lavoratore e conservarlo per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione. Inoltre, l’unica modalità consentita per l’assolvimento degli obblighi informativi
(art. 23, primo comma, della Legge n. 81/2017) è quella ordinaria che prevede che il datore di lavoro comunichi, in via telematica, al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile utilizzando il modello reso disponibile in allegato al D.M. n. 149 del 22 agosto 2022.