ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
In un’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo impugnato per carenza, nella comunicazione dello stesso, dei criteri adottati nella scelta dei lavoratori da espellere, il lavoratore aveva richiamato l’orientamento della Suprema Corte secondo cui (cfr., ad es.: Cass. n. 16856/2020), quando il licenziamento per giustificato motivo oggettivo attinge a un gruppo omogeneo e fungibile di personale, correttezza e buona fede impongono al datore di lavoro di adottare criteri di scelta oggettivi, anche (ma non esclusivamente) ricorrendo a quelli stabiliti per il licenziamento collettivo. La Corte di Cassazione 5 dicembre 2022 n. 35646, peraltro, ha respinto la pretesa, rilevando che la motivazione del licenziamento individuale di cui alla legge n. 92/2012, richiede unicamente l’esplicitazione delle ragioni dello stesso e non della concreta attuazione della decisione datoriale esplicitata attraverso le modalità di selezione dei lavoratori interessati al recesso.