PERMESSI DI LAVORO DA QUARANTENA DEI FIGLI E PER LA RIDUZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO O ALLA LORO CHIUSURA – INDICAZIONI ESSENZIALI PER LA TUTELA DEL LAVORATORE E PER LA GESTIONE DA PARTE DELL’AZIENDA

Non vi sono  casi di compatibilità tra  il  congedo  COVID-19  per  quarantena scolastica dei figli e altri tipi di assenze dell’altro genitore, in particolare:

  • Malattia: in caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può chiedere il congedo.
  • Maternità/Paternità: in caso di congedo di maternità/paternità di uno dei genitori l’altro può chiedere il congedo  nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si è chiesto il congedo di maternità/paternità.
  • Ferie: la richiesta del congedo è compatibile con il contemporaneo godimento di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.
  • Aspettativa non retribuita: l’altro genitore non in aspettativa può chiedere, per gli stessi giorni il congedo.
  • Soggetti “fragili”: la richiesta del congedo è compatibile se l’altro genitore è un soggetto con situazioni di bisogno (circ. Min.Lav. 13/2020 ) a prescindere dallo svolgimento di attività lavorativa anche in “Smart working”.
  • Permessi e congedi L.104/1992: si può chiedere il congedo  nelle  stesse giornate in cui l’altro genitore stia beneficiando, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto   legislativo.
  • Inabilità e pensione di invalidità: la richiesta del congedo COVID-19 è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante.
  • Qui di seguito, invece,  i casi di incompatibilità tra il congedo COVID-19  per  quarantena scolastica e altri motivi di  assenza dell’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.
  • Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei  figli: il congedo  non  può  essere  fruito negli  stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata. Pertanto,  a  fronte  di domande presentate da genitori conviventi con il minore  per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere la domanda presentata per prima.
  • Congedo parentale: il congedo è incompatibile con il godimento negli stessi giorni del congedo parentale per lo stesso figlio da  parte  dell’altro genitore convivente con il minore.
  • Riposi giornalieri della madre o del padre: il congedo non è compatibile con il godimento da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) per lo stesso  figlio.
  • Cessazione del lavoro: il congedo non  può  essere  fruito  se  l’altro genitore convivente con il minore sia disoccupato (cfr. il messaggio n. 1621/2020) o comunque non lavori.
  • Strumenti a sostegno del reddito: il congedo  non  può essere chiesto se l’altro genitore, non svolga alcuna attività lavorativa perché in  CIGO, CIGS, CIG in deroga, NASPI e altro.
  • Lavoro agile: non si può chiedere il congedo se l’attività lavorativa viene resa in modalità di smart working.
  • Part-time e lavoro intermittente: la richiesta del congedo è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il minore.