L’abrogazione del contratto a progetto, con il cosiddetto Jobs act, ha “allentato” i vincoli posti ai contratti di collaborazione, per i quali il requisito essenziale da preservare resta, oggi, l’autonomia effettiva del prestatore. Alcune sentenze recenti della Cassazione, riferendosi a collaborazioni instaurate prima del 2015, ribadiscono comunque la linea più rigida e stabiliscono che l’assenza del progetto è di per sé idonea a dar luogo alla conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato. A nulla rileva che, eventualmente, il collaboratore abbia prestato la propria attività in maniera realmente autonoma.
In pratica, la sottoscrizione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa in base al Dlgs 276/2003 (vecchia disciplina), senza l’individuazione di un progetto specifico (ovvero programma di lavoro o fase di esso) è sanzionata con la conversione automatica del rapporto. A differenza dell’ipotesi “canonica” di collaborazione autonoma, per la quale il giudice può valutare la genuinità per mezzo di un’accurata istruttoria che tenga conto delle concrete modalità di esecuzione della prestazione da parte del lavoratore, nel caso dei Co.co.co. stipulati prima del Jobs act è esclusa qualsiasi valutazione della sussistenza o meno degli indici della subordinazione. L’assenza del progetto basta a dar luogo alla conversione del rapporto in lavoro subordinato.
È quanto emerge, da ultimo, dalla sentenza 13522 del 20 maggio 2019, con la quale la Cassazione si è espressa con riferimento ad un contratto di Co.co.co. stipulato quando vigeva la disciplina del lavoro a progetto, in base al Dlgs 276/2003. In particolare, stando alle argomentazioni del giudice di legittimità, nell’ipotesi considerata si configura una vera e propria conversione del rapporto ope legis, cosicché per l’applicazione della sanzione non risulta, come detto, necessario alcun accertamento volto a «verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione». Ciò si giustifica sulla base della scelta del legislatore che, con finalità antielusive, aveva inteso attribuire al progetto il carattere di vero e proprio elemento costitutivo di questa particolare tipologia contrattuale. Per rispettare le disposizioni dell’abrogato articolo 61 del Dlgs 276/2003, il progetto deve risultare specifico e garantire una piena autonomia nella gestione da parte del collaboratore. In questo senso, la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità ha equiparato, quanto a conseguenze sanzionatorie, l’ipotesi dell’assenza assoluta di un progetto, programma di lavoro o fase di esso, al caso in cui il progetto sia effettivamente pattuito dalle parti ma «risulti privo delle sue caratteristiche essenziali», quali, appunto, l’autonomia e la specificità.
Al netto dell’ipotesi di carenza assoluta, quindi, restano discreti spazi di valutazione a opera dell’autorità giudiziaria, alla quale, nell’impossibilità di indagare in concreto le modalità di svolgimento delle mansioni e l’effettivo esplicarsi del rapporto tra le due parti del contratto, è demandato l’apprezzamento dell’aderenza del progetto ai requisiti previsti dalla legge. Bisogna interrogarsi, con ciò, su quali siano i possibili vizi idonei a escludere la legittimità della pattuizione e, quindi, a rendere il progetto del tutto inesistente. Si rileva, in primo luogo, l’impossibilità per le parti di pattuire, all’interno del contratto, il progetto in maniera sintetica e generica (si veda, ex multis, la sentenza della Cassazione 12529/2019). Non è esclusa la possibilità che il progetto coincida con un’attività ordinariamente messa in atto nell’impresa, perché non ci sono disposizioni particolari che richiedano l’individuazione di attività eccezionali o diverse.
Tuttavia, anche in questo caso, tale attività deve avere una una descrizione compiuta e non può che essere legata funzionalmente al raggiungimento di uno specifico risultato, «cui partecipa con la propria prestazione il collaboratore» (Cassazione, 9274/2019). Sono stati giudicati illegittimi, ad esempio, progetti definiti con la mera riproposizione dell’oggetto sociale dell’impresa committente, così come le previsioni di prestazioni del collaboratore coincidenti con un’attività ordinaria aziendale, a prescindere da qualsivoglia obiettivo ulteriore da conseguire.