Con il recente accordo, datato 9 aprile 2018, le parti sociali sottoscrittrici del Contratto Collettivo Nazionale delle Telecomunicazioni, ossia Assotelecomunicazioni-Asstel, SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, hanno provveduto al riconoscimento in favore del lavoratori coinvolti di particolari strumenti di welfare.
Orbene, già in data 23 novembre 2017 gli stessi soggetti, in considerazione dell’impatto “che l’innovazione digitale è destinata a produrre” in ordine alle competenze “e alle professionalità del settore” e dell’esigenza di “favorire lo sviluppo di un modello innovativo di welfare” (si vedano, in questo senso, le premesse dell’accordo), erano giunte alla sottoscrizione di un accordo di programma per il rinnovo del CCNL TLC. Per mezzo di detta intesa, le parti firmatarie, nel prorogare la vigenza dell’attuale contratto sino al 30 giugno 2018, si erano in particolare impegnate a:
- valorizzare la Contrattazione di Secondo Livello;
- individuare soluzioni in merito alle attività di Customer Care (trattasi dell’attività di assistenza clienti o servizio clienti) che garantiscano “idonee condizioni di conciliazione vita-lavoro”;
- adeguare i trattamenti economici dei dipendenti del settore;
- sviluppare compiutamente la c.d. “cultura di Settore”, garantendo, in particolare, la rioccupabilità dei lavoratori per mezzo dei “canali formativi esistenti”.
La stessa intesa prevedeva, appunto, a partire dal 1 luglio 2018 l’attivazione a carico delle aziende di strumenti di welfare aziendale per i dipendenti, esigibili “fino a totale concorrenza” di 120 euro e – occorre precisare – esclusivamente con riferimento all’anno in corso. Fatta salva la facoltà offerta dalle parti al lavoratore di destinare l’importo di cui sopra al Fondo Telemaco (trattasi dell’apposito fondo di previdenza complementare per i prestatori delle aziende di telecomunicazione), sulla base dell’accordo del 9 aprile 2018 le imprese saranno chiamate ad una valutazione, da operarsi in sede di contrattazione con le RSU, sulla possibile gamma di beni e servizi direttamente riconducibili alle specifiche caratteristiche dei dipendenti del settore telecomunicazioni. In particolar modo, occorrerà individuare benefici idonei a “migliorare la qualità della vita personale e familiare” degli stessi, attribuendo assoluta priorità alle misure con “finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria” elencate all’interno dello stesso verbale di accordo, quali, a titolo esemplificativo:
- scuole di ogni ordine e relativi servizi;
- servizi di assistenza per i familiari anziani ovvero non autosufficienti;
- visite, cure e terapie mediche;
- attività ricreative ed educative (es. “abbonamenti palestra, viaggi, corsi formativi, servizi baby sitter, ludoteche, centri estivi ed invernali per ragazzi”);
- fringe benefits di qualsiasi genere (es. “buoni carburante, buoni spesa per generi alimentari, buoni spesa per shopping”).
Ciò premesso, giova sottolineare come a beneficiare di detti servizi saranno sia lavoratori (non in prova) assunti a tempo indeterminato che a tempo determinato (purché abbiano raggiunto almeno tre mesi di anzianità di servizio nel corso dell’anno corrente), ad esclusione di coloro i quali si ritrovino in aspettativa. Nella platea risultano, altresì, compresi i dipendenti in regime di part-time, per i quali occorrerà, inevitabilmente, riproporzionare la misura massima del beneficio sulla base dell’orario di lavoro pattuito.
Qualora, poi, il datore di lavoro, o le stesse parti sociali, abbiano già previsto benefits in favore dei prestatori a vario titolo, nulla osta alla relativa cumulabilità. A pag. 1 dell’accordo suddetto si legge, infatti, che “quanto precede si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in Azienda”, sia ove gli stessi siano riconosciuti in forza di un regolamento interno, di una lettera di assunzione o di altre modalità di formalizzazione, sia allorquando “derivanti da Accordi collettivi”.
Non resta, con ciò, che attendere il prossimo rinnovo del contratto nazionale per verificare quali ulteriori misure si renderanno necessarie al fine del raggiungimento degli scopi di cui sopra, considerata la delicatezza di un settore che, più degli altri, risente dell’”accelerazione della digitalizzazione” e della “necessaria flessibilità dei mestieri”. Ad ogni modo, per esplicita indicazione delle stesse parti sociali – e indipendentemente dagli esiti della contrattazione – queste si incontreranno a settembre 2018 ai fini della verifica dell’andamento degli strumenti.