Il caso

La sent. n. 21116/2017 ha riaffermato alcuni principi in materia di assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ai lavoratori dello spettacolo. La Corte Suprema ha, infatti, statuito che il personale artistico, teatrale e cinematografico non è soggetto all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria; e ciò con riguardo sia all’indennità a requisiti normali, che con riferimento a quella a requisiti ridotti, introdotta dal D.L. n. 86 del 1988, art. 7, comma 3, convertito con modificazioni nella L. n. 160 del 1988, e successive modificazioni e integrazioni. La Corte Suprema ha così confermato l’orientamento dominante in giurisprudenza secondo cui l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, pur presentando delle differenze rispetto a quella a requisiti normali, relative al requisito contributivo, alle modalità di accesso alla prestazione, alla misura e tempi dell’erogazione della prestazione, tuttavia è accomunata all’indennità a requisiti normali relativamente all’individuazione dei soggetti obbligatoriamente assicurati. Lavoratori che sono gli stessi che possono o non possono beneficiare dell’indennità a requisiti normali. E, conseguentemente, l’esclusione del personale artistico, teatrale e cinematografico dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria attiene sia all’indennità a requisiti normali che a quella a requisiti ridotti (In tal senso si veda Cass. n. 12355/2010; Cass. 17273/2013).

Nel caso in commento l’Inps ricorreva in Cassazione avverso la sentenza del giudice di secondo grado che aveva accolto la domanda di un lavoratore volta ad ottenere la corresponsione dell’indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti per l’anno 2004, durante il quale aveva svolto attività lavorativa quale corista – tenore per un totale di 185 giorni. La Corte di Appello aveva giudicato che il lavoratore in questione non rientrasse nel novero dei lavoratori esenti dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40, co.1, n. 5, stante la carenza dei profili di autonomia della prestazione artistica, tali da ricomprendere la professionalità del lavoratore nell’ambito di tale esenzione. In ogni caso la Corte di Appello aveva statuito che l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti fosse disciplinata dal D.L. n. 86 del 1988, art. 7, comma 3, che prevedeva come destinatari della prestazione tutti i lavoratori saltuari e stagionali senza distinzione di specie, con la sola condizione del possesso dei requisiti oggettivi di legge. E, pertanto, la Corte aveva negato che il regime di esclusione dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione di cui al citato R.D.L. del 1935 potesse invocarsi con riferimento alla indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.

Indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti normali e ridotti 

La Corte Suprema, ribaltando l’iter motivazionale del giudice di secondo grado, ha rilevato che, ai fini della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, il resistente rientrasse nel regime di esclusione per il personale artistico, teatrale e cinematografico, stabilito dal disposto del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40 n. 5 e successive modifiche e dal R.D. n. 2270 del 1924, art. 7. La Corte ha inoltre precisato che “ .. l’estensione dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria ai lavoratori occasionali di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40 n. 8, non elimina l’esclusione specificamente stabilita dal n. 5 dello stesso articolo per il personale artistico, teatrale e cinematografico”.

Il ricorso proposto dall’Inps è stato pertanto accolto dalla Corte di Cassazione, la quale ha confermato che il personale artistico, teatrale e cinematografico “non è soggetto all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, con riguardo tanto all’indennità a requisiti normali, quanto a quella a requisiti ridotti”. L’indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti normali (di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935, artt. 37 e ss., e articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni) e l’indennità a requisiti ridotti, di cui all’art. 7 del D.L. n. 86 del 1988, sono prestazioni a sostegno del reddito, erogate dall’Inps, a favore dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro involontariamente prima del 2013. Come è noto, infatti, per gli eventi di disoccupazione involontaria che si verificano a partire dal primo gennaio 2013, l’indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti normali e l’indennità a requisiti ridotti sono state sostituite, rispettivamente, dall’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpi), e dalla c.d. mini-ASpi,  introdotte dall’art. 2 della legge n. 92/2012. Da ultimo  le prestazioni di ASpi e mini-Aspi sono state sostituite dalla indennità di disoccupazione NAspi, istituita con d. lgs. 22/2015, con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1 maggio 2015.

Lo stato di disoccupazione richiesto ai fini dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione ordinaria deve essere involontario. È necessario, quindi, che si verifichi un evento estintivo del rapporto di lavoro già in essere, non dovuto a volontà del lavoratore. L’involontarietà della cessazione de rapporto di lavoro comporta l’esclusione dall’ambito applicativo della tutela in questione delle ipotesi di dimissioni volontarie da parte del lavoratore (art. 34, comma 5, L. n. 448/1998). Tuttavia, possono beneficiare dell’indennità i lavoratori dimessisi per giusta causa (Corte Cost. 269/2002), nonché le lavoratrici madri (o i lavoratori padri) che abbiano rassegnato le dimissioni durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento ex artt. 54-55 del D. Lgs. n. 151 del 2001 (dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino). (si veda INPS circ. n. 128/2000). Altresì sono esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di risoluzione consensuale, salvo che questa sia da ricondurre alle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda, (qualora la sede di destinazione disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o si trovi  in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici), e salvo che la risoluzione consensuale sia da ricondurre a notevoli variazioni di lavoro conseguenti a cessione dell’azienda ad altre persone fisiche o giuridiche (Inps, circ. 108/2006).

La ratio dell’indennità di disoccupazione si rinviene nell’art. 38 co. 2 Cost., secondo cui “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. A livello internazionale vengono in rilievo gli art. 23 e 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 che sanciscono, rispettivamente, la protezione contro la disoccupazione, e il diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione.

Dal punto di vista della disciplina normativa, si evidenziano differenze tra l’indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti normali e a requisiti ridotti per quanto attiene al requisito contributivo, alle modalità di accesso alla prestazione, nonché alla misura e tempi dell’erogazione della prestazione stessa.  In particolare, ai fini della liquidazione dell’indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti normali occorre che l’assicurato si trovi in stato di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro e che possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione (52 settimane) nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.  (art. articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272).

L’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, invece,  permette di maturare il diritto alla prestazione anche ai lavoratori occupati in lavorazioni saltuarie o stagionali, in mancanza dei requisiti richiesti per la disoccupazione ordinaria con requisiti normali. L’indennità in questione è riconosciuta, infatti, ai lavoratori che, in assenza dell’anno di contribuzione nel biennio, abbiano prestato almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria (D.L. n. 88 del 1986 art. 7, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 169). Quanto alle modalità di accesso alla prestazione, si evidenzia che la domanda volta ad ottenere l’indennità di disoccupazione con requisiti normali andava presentata all’Inps o ai Centri per l’impiego più vicini alla residenza o al domicilio abituale entro i 68 giorni successivi a quello di inizio della disoccupazione stessa, pena la perdita del diritto a percepire l’indennità stessa. Diversamente, la domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti doveva essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento dell’attività lavorativa svolta.

Infine, per quanto concerne la misura e i tempi dell’erogazione della prestazione, viene in rilievo l’art. 1, comma 25, della L. n. 247/2007. Norma che prevede che per i trattamenti di disoccupazione ordinaria in pagamento dal primo gennaio 2008, l’importo dell’indennità è fissato al 60% dell’ultima retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% per i successivi due mesi (dal settimo all’ottavo mese), al 40% per gli ulteriori mesi. La durata dell’erogazione, inoltre, è stata elevata a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

Invece, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all’art. 7, comma 3, del D.L. 86/1988, è rideterminata al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni, fino a un massimo di 180 giorni (art. 1, comma 26, L. n. 247/2007). Inoltre, per i medesimi trattamenti, il diritto all’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria

Il campo di applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è regolamentato dal R.D.L. n. 1827 del 1935, che all’art. 37 stabilisce la regola generale dell’obbligatorietà delle assicurazioni contro la disoccupazione involontaria per le persone che prestino lavoro retribuito alle dipendenze altrui. Pertanto, in linea generale, l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria è obbligatoria per tutti i lavoratori subordinati.

Lo stesso R.D.L. del 1935, agli artt. 38 e 40 (quest’ultimo abrogato per effetto della lett. c, comma 69, dell’art. 2, L. n. 92/2012), esclude dalla predetta assicurazione alcune categorie di lavoratori subordinati. In particolare, l’art. 40 n. 5 del R.D.L. 1827 del 1935 sancisce che “Non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria: … il personale artistico, teatrale e cinematografico”. La definizione in negativo di personale  artistico, teatrale e cinematografico è contenuta nell’art. 7 del R.D. n.2270 del 1924, secondo cui “Non sono considerati appartenenti al personale artistico, così teatrale come cinematografico, agli effetti dell’art. 2, n. 5, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158 (recepito nel R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40 n. 5), tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica”.

Pertanto, alla luce della citata normativa, i lavoratori dello spettacolo esclusi dal godimento dell’indennità di disoccupazione sono quelli che prestano un’opera che richiede una preparazione tecnica, culturale o artistica, al teatro e al cinema. Diversamente, sono soggetti all’assicurazione in questione i lavoratori dello spettacolo che prestino la loro opera in qualità di lavoratori subordinati, ai sensi dell’art. 37 del R.D.L. n. 1827 del 1935, i quali prestino opera che non richiede preparazione tecnica, culturale o artistica.

Indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti: problemi interpretativi 

L’esclusione del personale artistico, teatrale e cinematografico dal campo di applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ha dato luogo ad interpretazioni difformi nel corso degli anni. Interpretazioni cui hanno fatto seguito diverse circolari dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e pronunce della Corte Suprema, tra cui la recente sentenza n. 21116/2017. In particolare, si è posta la questione se l’esenzione dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria stabilita per i lavoratori dello spettacolo, di cui al R.D.L. n. 1827, art. 40, comma 1, n. 5, possa essere invocata anche con riferimento all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, disciplinata dal D.L. n. 86 del 1988, art. 7, comma 3.

Tale ultima norma, infatti, estende l’assicurazione contro la disoccupazione anche ai lavoratori di cui all’art. 40, ottavo e nono comma, di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935, ossia “coloro che solo occasionalmente prestano l’opera loro alle dipendenze altrui”, e “coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi”. Più in generale il D.L. n. 86 del 1988, art. 7 comma 3, riconosce l’indennità ordinaria di disoccupazione c.d. a requisiti ridotti ai lavoratori che, in assenza dell’anno di contribuzione nel biennio, abbiano prestato almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria. Pertanto tale norma estende l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria anche ai lavoratori occasionali di cui al R.D.L. n. 1827 de 1935, art. 40, n. 8.

Di qui il formarsi di due opposti convincimenti: secondo una prima tesi, i destinatari dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, contemplata dal D.L. n. 86 del 1988, art. 7 comma 3, sarebbero tutti i lavoratori saltuari e stagionali senza distinzione di specie, con l’unica condizione del possesso dei requisiti oggettivi di legge. Conseguentemente il diritto all’indennità spetterebbe anche a lavoratori che svolgono lavori per loro natura precari, stagionali o saltuari, come è spesso quello dei lavoratori dello spettacolo. In altri termini, l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti sarebbe una misura di sostengo all’occupazione, diversa dalla disciplina base dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria prevista dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 7 e, pertanto, per come è formulato, il predetto D.L. n. 86 del 1988, art. 7 al comma 3, farebbe rientrare fra i beneficiari dell’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti tutti i lavoratori (occasionali e stagionali) ivi compresi gli artisti, senza distinzione quindi con riguardo ai settori a cui appartengono, purché in possesso dei requisiti di legge. Secondo un opposto convincimento, invece, l’estensione dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria ai lavoratori occasionali di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40, n. 8, non elimina l’esclusione specificamente stabilita dal n. 5 dello stesso articolo per il “personale artistico, teatrale e cinematografico”. Tale personale, pertanto, non sarebbe soggetto all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, sia con riguardo all’indennità a requisiti normali che con riguardo a quella a requisiti ridotti. A sostegno di tale tesi si potrebbe evidenziare che la lettera dell’art. 7 comma 3 del D.L. n. 86 del 1988, estende espressamente l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione anche ai lavoratori di cui all’ottavo comma dell’art. 40 del R.D.L. n. 1827 del 1935, (coloro che solo occasionalmente prestano l’opera loro alle dipendenze altrui). Analoga estensione non è sancita espressamente dal D.L. del 1988 anche per i lavoratori di cui al n. 5, art. 40, del R.D.L. n. 1827 (personale artistico, teatrale e cinematografico), per i quali, pertanto, resta ferma l’esclusione sancita da tale ultima norma.

Orientamento giurisprudenziale

I problemi interpretativi di cui sopra relativi all’estensione o meno dell’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti ai lavoratori dello spettacolo, avevano già dato luogo a diverse pronunce giurisprudenziali, che avevano sposato la tesi secondo cui l’indennità a requisiti ridotti non si estende anche a tali lavoratori.

In particolare, con sent. n. 12355/2010, la Corte Suprema aveva rigettato il ricorso proposto da un lavoratore dello spettacolo che svolgeva attività artistica, volto a conseguire, per l’anno 2001, l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. La Corte aveva evidenziato al riguardo che le differenze tra indennità di disoccupazione a requisiti normali e a requisiti ridotti attengono al requisito retributivo, alle modalità di accesso alla prestazione, nonché alla misura a tempi dell’erogazione della prestazione stessa. E, tuttavia, la stessa Corte Suprema aveva giudicato che, dal punto di vista soggettivo, i lavoratori obbligatoriamente assicurati restano gli stessi che possono (o non possono) beneficiare dell’indennità di disoccupazione a requisiti normali. E, pertanto, “.. il disposto venir meno dell’esclusione generale relativa ai lavoratori occasionali (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40, n. 8) non elimina l’esclusione specificamente stabilita al precedente n. 5 per il “personale artistico, teatrale e cinematografico”. Deve quindi convenirsi che il suddetto “personale artistico, teatrale e cinematografico” (al quale pacificamente appartiene l’odierno ricorrente) non è soggetto all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, con riguardo tanto all’indennità a requisiti normali, quanto a quella a requisiti ridotti”. Con tale sentenza, peraltro,  la Corte aveva ritenuto che la circostanza del versamento del contributo contro la disoccupazione non è da ritenere di per sé presupposto costitutivo del diritto all’indennità, qualora tale contributo non sia dovuto. Analoghe motivazioni sono state adottate con sent. n. 17273/2013, decisione con cui  la Corte Suprema si è pronunciata in merito alla domanda proposta da un violinista di enti lirici e fondazioni musicali, volta ad ottenere il pagamento dell’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti per l’anno 2001. Anche in tal caso la Corte confermava che tale personale non può beneficiare dell’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, posto che anch’essa presuppone l’esistenza di un valido rapporto di assicurazione obbligatoria con l’INPS, ancorché, per qualsivoglia ragione, vi sia stato versamento di contributi all’Istituto.

Da ultimo, il citato indirizzo giurisprudenziale è stato confermato dalla recente pronuncia n. 21116/2017 che ha respinto il ricorso del lavoratore corista tenore che aveva chiesto la corresponsione dell’importo dovuto a titolo di indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti per l’anno 2004. La Corte ha infatti precisato che sul piano soggettivo anche l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, benché ampliata a specifiche e ulteriori figure protette, rientra nell’ambito della disciplina generale prevista per l’indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti normali. E, ribadendo i precedenti giurisprudenziali, la Corte ha concluso nel senso che il personale artistico, teatrale e cinematografico, a cui apparteneva il ricorrente, “non è dunque soggetto all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, con riguardo tanto all’indennità a requisiti normali, quanto a quella a requisiti ridotti”.

Pertanto, con tale ultima decisione risulta, anche in epoca più recente, confermato il sopra riportato orientamento giurisprudenziale.

CONTRIBUTO PUBBLICATO SU DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO DI IPSOA