Per i dipendenti del comparto delle Regioni e delle autonomie locali, in funzione dell’esigenza di continuità del servizio, si applica una disciplina speciale, parzialmente in deroga al generale diritto di astensione dall’attività in giorni festivi infrasettimanali in base alla legge 260/1949. Questi lavoratori, infatti, poiché sono inseriti in turni prestabiliti, sono chiamati a rendere la prestazione in via ordinaria anche se coincidente con le giornate festive.
Con la recente ordinanza 28259/2017 (riferita a lavoratori della polizia municipale), la Cassazione si è espressa sul rapporto tra il diritto del lavoratore a fruire delle giornate di festività infrasettimanali e la specialità del rapporto organizzato su turni di lavoro alle dipendenze di amministrazioni locali. La Corte esclude in primo luogo la sussistenza di una disparità di trattamento tra dipendenti turnisti e non, riguardo al Ccnl di riferimento e alle relative indennità compensative. In particolare, all’articolo 22 comma 5 del Ccnl, è prevista la corresponsione in favore dei turnisti di una maggiorazione oraria pari al 30% della retribuzione per compensare “interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro“.
I ricorrenti sostenevano che a questo beneficio avrebbe dovuto aggiungersi l’ulteriore maggiorazione del compenso per lavoro straordinario festivo (ovvero il riconoscimento del riposo compensativo), previsto dall’articolo 24, comma 3, del contratto e riservata, di regola, al dipendente turnista o non che si ritrovi, per specifiche esigenze di servizio e “in via eccezionale od occasionale“, a prestare la propria attività in tali giornate “al di là dell’orario di lavoro” o nel giorno di riposo settimanale.
Il giudice di legittimità aveva ribadito che le prestazioni rese dal turnista, anche se coincidenti con le festività infrasettimanali disciplinate dal legislatore, ove non eccedenti il normale orario di lavoro, devono essere considerate ordinarie, con ciò negando un’interpretazione estensiva dell’art. 24 del Ccnl. La Cassazione ha rilevato che con la disposizione citata le parti collettive hanno anche specificato l’ambito di applicazione della stessa (“in assenza di rotazione per turno“), cosicché, ha motivato il collegio, il riconoscimento dello straordinario festivo nell’ipotesi di cui sopra costituirebbe un infondato cumulo di benefici, previsti per “finalità e situazioni completamente diverse“. Questa pronuncia è in continuità con l’orientamento che ha accertato la corretta applicazione della maggiorazione prevista ex articolo 22 per i lavoratori turnisti (Cassazione 20344/12, e sentenza 505/2016 del Tribunale di Reggio Calabria).