IL NOSTRO NUOVO AMBITO DI SPECIALIZZAZIONE: LE SOCIETA’ DI BENEFIT (S.B.)
La nostra prospettiva di sviluppo prevede l’integrazione interna di maggiori ambiti professionali riguardanti anche la consulenza aziendale con particolare attenzione alla costituzione e consulenza nella corretta gestione delle società di Benefit. La società di Benefit è diversa da una società no profit perché quest’ultima non genera utili mentre la società di Benefit persegue anche un obiettivo di lucro.
Le società benefit in Italia trovano la loro disciplina nella legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità 2016) che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2016. Questa legge all’art.1, nei commi da 376 a 384 detta la disciplina generale delle imprese benefit.
Perché costituire una società di benefit
- La sostenibilità sarà il requisito di tutte le organizzazioni in futuro, sostenibilità è la ricerca di un equilibrio tra area economica, quindi profitto – area sociale, comprese tutte le tematiche del lavoro e area ambientale.
- Essere una società di benefit aumenta l’attrattività di una società verso l’acquirente, il cliente finale.
- La sostenibilità funzione come attrattore di collaborazioni e sinergie con altre aziende aventi la stessa mission, creando un circolo virtuoso che migliora l’immagine aziendale ed il business.
- Crea un indiscutibile vantaggio reputazionale, il volume di capitali che gli investitori vogliono mettere nelle S.B. è in forte crescita.
- L’essere una S.B. migliora i rapporti con gli istituti di credito che sono più propensi a concedere finanziamenti a tassi agevolati a queste aziende e ciò anche perché vi sono spazi riservati alle S.B. per la concessione di sovvenzioni dedicate.
- Gli amministratori di una S.B. godono di una protezione aumentata alla loro responsabilità, cioè non può essere censurata la loro attività, inclusi gli investimenti, finalizzata ad ottenere lo scopo delineato come beneficio comune (comma 381 – legge di Bilancio 2016).
- A beneficiaredelle aziende sostenibili, non sono solo i soci, ma i “portatori di interesse” ossia “soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società (…), quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile” ex comma 378 lett. b).
- Il perseguimento dello scopo di lucro da parte delle società benefit, comporta che queste non abbiano bisogno di ricorrere alla raccolta di fondi o a donazioni esterne per la realizzazione dei propri scopi sociali.
- Non è soggetto che attrae verifiche e controlli da parte del Ministero delle Finanze perché la società di benefit non gode di benefici fiscali e ciò per evitarne un uso strumentale.
- Il divenire una S.B. non implica l’adozione di una nuova forma giuridica e societaria ma solo un’aggiunta, una modifica dello Statuto e/o dell’atto costitutivo con l’aggiunta allo scopo degli utili della finalità del raggiungimento dello scopo comune prescelto.
CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO DIVENTARE S.B.
Tutte le società comprese le società consortili e le cooperative ai sensi dell’art. 1 comma 377 L. 208/2015 “Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina”.
In altre parole, qualsiasi forma legale societaria prevista dal nostro ordinamento può diventare una società benefit in Italia, sia le società di persone, sia le società di capitali.
Quando si parla di società benefit non ci si riferisce ad una nuova forma legale di società, accanto a quelle già conosciute e disciplinate dal codice civile, ma a un modello di business.
La disciplina della società benefit, pertanto, non sostituisce, ma si aggiunge a quella dettata per le altre società dal libro V e VI del codice civile.
Non possono accedere a tale forma societaria:
- I professionisti.
- Le S.R.L.S. proprio per il regime semplificato.
- Le start up innovative con regime semplificato.
I REQUISITI
I commi 376 e 377 dell’art. 1 della L. 208/2015 stabiliscono i requisiti delle società benefit in Italia:
- esercizio di una attività economica,
- scopo di lucro e di beneficio comune,
- gestione volta al bilanciamento tra l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto.
- attività sociale svolta in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
IL BENEFICIO
Può consistere in una donazione a enti di volontariato o attività analoghe ma anche alla formazione dei dipendenti, allo svolgimento di attività mirate al miglioramento delle condizioni di vita/lavoro degli stessi e a qualsiasi altro obiettivo di interesse comune. Il beneficio può essere anche l’attenuazione degli effetti negativi dell’attività economica dell’azienda. È consigliabile che il beneficio sia coerente e/o legato con l’oggetto dell’attività della società. In ogni caso, purché compatibili con la mission aziendale, alle imprese benefit è concessa ampia discrezionalità nell’individuare il beneficio comune, potendo questo variare dal campo economico, al campo sociale, a quello ambientale. Nemmeno è necessario che l’utilità extra economica si concretizzi nella creazione di impatti positivi “diretti” nei confronti dei portatori di interessi (stakeholder): infatti, come detto , il beneficio comune perseguito dalle imprese benefit può limitarsi alla riduzione degli impatti negativi che l’azienda ha nel tessuto socio-ambientale (inquinamento, rischi per la salute dei lavoratori … ).
Purché effettiva e concreta, ai fini del riconoscimento dello status di società benefit, l’utilità extra economica perseguita può essere generica (ad esempio il sostegno economico dei cittadini che abbiano un reddito basso; il reinserimento sociale di persone fragili o in esecuzione penale, il miglioramento delle condizioni ecologiche e ambientali, la promozione della cultura e dello sport) o specifica (ad esempio la riduzione dell’inquinamento prodotto dall’azienda del 50%, il restauro di un determinato monumento storico, la promozione di un particolare evento culturale).
I DESTINATARI
- le persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni.
- in altri portatori di interesse, che possono essere correttamente identificabili nei lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile, ossia qualunque soggetto, coinvolto nell’attività posta in essere dalla società benefit, anche indirettamente.
GLI ADEMPIMENTI
* integrazione e modifica dello Statuto e atto costitutivo nella parte relativa all’oggetto sociale che deve essere integrato con la previsione dello scopo comune e nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società
- nominare un management,che si occupi del nuovo impatto dell’azienda;
- nominare un responsabile dell’impatto aziendale;
- redigere una relazione d’impatto annuale sulle attività già svolte e sui progetti e programmi per il futuro;
- modifica della clausola del diritto di recesso dei soci a seguito dell’intervenuto cambiamento dello statuto e dell’oggetto sociale;
- cambiare la ragione sociale che comprenda la denominazione S.B.;
- blindare lo Statuto e l’atto costitutivo come modificati per un determinato periodo.
COME SONO NATE LE SOCIETÀ BENEFIT IN ITALIA
L’Italia è stato il primo paese europeo a dotarsi di una disciplina in materia di società benefit, dopo gli Stati Uniti, e pertanto le società benefit in Italia hanno rappresentato il primo esempio di società europea ad operare nella tutela dell’ambiente ed a vantaggio della collettività. Le prime società benefit in Italia esistono a partire dal 26 febbraio 2016, quando cinque aziende hanno deciso di procedere alla trasformazione della propria società da “società for profit” a “società benefit”.
COS’È IL BILANCIAMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETA’ BENEFIT
L’oggetto sociale della società benefit in Italia deve indicare in modo determinato e specifico due elementi:
- lo scopo del profitto,
- gli scopi di beneficio comune. Questi, pertanto, entrano a far parte della mission aziendale anche da un punto di vista formale, in maniera stabile e certa.
Tale doppia anima dell’oggetto sociale, vincola gli amministratori ad effettuare, nella gestione della società benefit, un bilanciamento tra l’interesse del profitto e l’interesse sociale. In altre parole, le società benefit quindi, proprio per la particolarità del loro oggetto sociale si trovano a dover contemperare i diversi interessi: quello dei soci alla realizzazione di un profitto, da un lato, e quello di coloro sui quali l’attività sociale può avere un impatto, dall’altro (art. 1 comma 377 della legge n. 208 del 2015).
Se ti interessa capire meglio cosa deve contenere nello specifico l’atto costitutivo di una società benefit, che cos’è l’obbligo di trasparenza delle società benefit e valutare con degli esperti la fattibilità e convenienza della modifica della tua organizzazione imprenditoriale, contattaci: tel. 02 83557742 – segreteria@studiolegalelambrou.it